(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 3
                           dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  il titolo V - disciplina dell'attivita' venatoria della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' aggiunto il seguente:
      "Titolo  V-bis.  -  Applicazione  delle  deroghe alla direttiva
CEE 409/1979.
      Art. 34-bis. - 1. Le province, sentito l'Istituto nazionale per
la  fauna  selvatica,  per  le  finalita'  previste dall'art. 9 della
direttiva   79/409/CEE,   adottano   il   provvedimento   di   deroga
specificando:
        a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
        b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
        c) i soggetti abilitati;
        d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
        e) il    numero   dei   capi   prelevabili   complessivamente
nell'intero  periodo  in relazione alla consistenza delle popolazioni
di ciascuna specie;
        f) i  controlli  e  le  forme di vigilanza cui il prelievo e'
soggetto;
        g) le   motivazioni  della  adozione  del  provvedimento  con
riferimento  alle  condizioni  indicate  al comma l dell'Art. 9 della
direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.
      Art.  34-ter  -  1.  Il provvedimento di deroga non puo' essere
applicato  per  le  specie  dichiarate  in grave diminuzione numerica
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
    2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente
legge  si  applica anche alla cattura di esemplari di specie protette
per  la  cessione  ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      Art.   34-quater  -  1.  Il  prelievo  in  deroga  puo'  essere
effettuato  dai  titolari  del  tesserino  venatorio rilasciato dalla
Regione,  dotati  di  apposita  scheda per la annotazione, al termine
della  giornata,  dei  capi  prelevati.  La  scheda deve essere fatta
pervenire  alla  provincia  competente  compilata  in ogni sua parte,
entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.
    2.  Per  la  mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita
scheda e' applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i)
del  comma  1  dell'Art.  31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La
mancata  trasmissione  alla  provincia  competente  della  scheda  e'
sanzionata  con  la  sospensione  di  un mese del tesserino venatorio
regionale per la stagione venatoria successiva.
    Art. 34-quinquies. - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna
provincia  trasmette  alla  Regione  i  dati  sul  prelievo in deroga
disposto.  La  giunta  regionale  provvede  all'invio  alle autorita'
nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe,
ai  fini  della trasmissione alla Commissione europea della relazione
prevista dall'Art. 9 della direttiva 79/409/ CEE".